Ccnl calzaturiero, le novità oltre i salari

Il nuovo accordo di contratto del settore porta agli addetti diverse novità migliorative, oltre all’aumento salariale. Vediamo le principali.

Il comparto calzaturiero ha siglato durante l’estate l’accordi di rinnovo del contratto di lavoro. Il vecchio Ccnl di settore è scaduto a fine 2023. Dopo mesi di trattative, a metà luglio Assocalzaturifici, Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec hanno sottoscritto il nuovo accordo, che resterà in vigore fino al 2026. Le novità riguardano vari ambiti, tra i quali: aumenti salariali, welfare, tipologia dei contratti.

«Siamo soddisfatti per la conclusione di questa trattativa – ha dichiarato Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici – che ha puntato non solo a un aumento delle retribuzioni ma anche focalizzato l’attenzione sul welfare e sugli aspetti sociali rendendo più appetibile il nostro settore. Siamo certi che darà un’ulteriore spinta alla ripartenza di un comparto che, con oltre 14 miliardi di euro e più di 72.000 addetti rappresenta uno dei motori economici del comparto manifatturiero italiano».

Retribuzioni, fondo sanitario e previdenza integrativa

Il nuovo contratto dei lavoratori addetti all’industria delle calzature prevede una serie di miglioramenti dal punto di vista economico. Il primo riguarda gli aumenti salariali, pari a 191 euro per i minimi retributivi (quarto livello). Per il primo livello, invece la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, sarà ulteriormente incrementata di 186,76 euro erogati a partire dal 1° gennaio 2025.

Oltre ai salari, il contratto prevede alcune novità anche dal punto di vista di welfare e previdenza. I lavoratori del settore potranno infatti contare sulle prestazioni del “Piano Sanitario Premium” del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, grazie all’aumento del contributo mensile delle imprese.

Dal 1° gennaio 2026, con l’aggiunta di 3 euro per ogni dipendente, questo passerà dagli attuali 12 euro a 15 euro per 12 mensilità. Dal 1° aprile 2025, sarà incrementato anche il contributo a Previmoda, destinato al finanziamento di una assicurazione per premorienza ed invalidità.

Meno contratti a termine

In merito alla tipologia dei contratti, la novità più importante è l’abbassamento della percentuale massima di utilizzo consentito, che passa dal 32 al 30%. «Le parti dichiarano che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di contratto di lavoro – precisa il testo dell’accordo –. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore calzaturiero, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati».

Per stipulare contratti a termine superiori a 12 mesi (ma non a 24 mesi), occorre la presenza di almeno una delle seguenti condizioni: attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendita (ad es.: promozione in showroom/fiere/negozi stagionali/temporary store/spacci aziendali); sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività; sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità; esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale); interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.

Ccnl calzaturiero, le novità oltre i salari - Ultima modifica: 2024-09-05T07:00:00+02:00 da Tiziana Corti

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