Il comparto calzaturiero ha siglato durante l’estate l’accordi di rinnovo del contratto di lavoro. Il vecchio Ccnl di settore è scaduto a fine 2023. Dopo mesi di trattative, a metà luglio Assocalzaturifici, Filctem – Cgil, Femca – Cisl e Uiltec hanno sottoscritto il nuovo accordo, che resterà in vigore fino al 2026. Le novità riguardano vari ambiti, tra i quali: aumenti salariali, welfare, tipologia dei contratti.
«Siamo soddisfatti per la conclusione di questa trattativa – ha dichiarato Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici – che ha puntato non solo a un aumento delle retribuzioni ma anche focalizzato l’attenzione sul welfare e sugli aspetti sociali rendendo più appetibile il nostro settore. Siamo certi che darà un’ulteriore spinta alla ripartenza di un comparto che, con oltre 14 miliardi di euro e più di 72.000 addetti rappresenta uno dei motori economici del comparto manifatturiero italiano».
Retribuzioni, fondo sanitario e previdenza integrativa
Il nuovo contratto dei lavoratori addetti all’industria delle calzature prevede una serie di miglioramenti dal punto di vista economico. Il primo riguarda gli aumenti salariali, pari a 191 euro per i minimi retributivi (quarto livello). Per il primo livello, invece la retribuzione minima, in aggiunta a quanto sopra concordato, sarà ulteriormente incrementata di 186,76 euro erogati a partire dal 1° gennaio 2025.
Oltre ai salari, il contratto prevede alcune novità anche dal punto di vista di welfare e previdenza. I lavoratori del settore potranno infatti contare sulle prestazioni del “Piano Sanitario Premium” del Fondo di assistenza sanitaria integrativa Sanimoda, grazie all’aumento del contributo mensile delle imprese.
Dal 1° gennaio 2026, con l’aggiunta di 3 euro per ogni dipendente, questo passerà dagli attuali 12 euro a 15 euro per 12 mensilità. Dal 1° aprile 2025, sarà incrementato anche il contributo a Previmoda, destinato al finanziamento di una assicurazione per premorienza ed invalidità.
Meno contratti a termine
In merito alla tipologia dei contratti, la novità più importante è l’abbassamento della percentuale massima di utilizzo consentito, che passa dal 32 al 30%. «Le parti dichiarano che il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune di contratto di lavoro – precisa il testo dell’accordo –. Le parti inoltre ritengono che il contratto di lavoro a tempo determinato possa contribuire a migliorare la competitività delle imprese del settore calzaturiero, tramite una migliore flessibilità nella salvaguardia delle esigenze di tutela e di pari opportunità dei lavoratori interessati».
Per stipulare contratti a termine superiori a 12 mesi (ma non a 24 mesi), occorre la presenza di almeno una delle seguenti condizioni: attività connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendita (ad es.: promozione in showroom/fiere/negozi stagionali/temporary store/spacci aziendali); sviluppo straordinario delle attività di impresa, legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività; sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità; esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale); interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell’ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.